Obbligo a carico del datore di lavoro è, innanzitutto, una classificazione della sua attività sulla base del rischio di incendio (livello di rischio basso, medio, alto). In base a queste tre categorie il legislatore impone l’obbligo di designare gli addetti al servizio antincendio e di formarli: il contenuto di tale formazione è diverso a seconda del livello di rischio cui l’attività appartiene. I livelli di rischio di incendio sono classificati dal dm 10.03.1998 nell’allegato 1 al punto 1.4.4.
Per attività fino a cinque lavoratori il ruolo di addetto incaricato antincendio ed evacuazione può essere ricoperto anche dal Datore di Lavoro che nel caso deve partecipare agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento previsti per i lavoratori designati per lo stesso ruolo.
IL D.Lgs. 81/08 non definisce la frequenza con cui deve essere effettuato tale aggiornamento.
La periodicità può avvenire, al pari del corso di Primo Soccorso, con cadenza triennale.
La durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, variano in base al grado di Rischio