Le tipologie di attività a rischio basso:
Alberghi, Ristoranti – Assicurazioni – Immobiliari, Informatica – Associazioni ricreative, culturali, sportive – Servizi domestici – Organizzazioni Extraterritoriali – Commercio ingrosso e dettaglio – Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli – lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.), identificate anche dalle seguenti categorie ATECO 2007:
– G: 45, 46, 47
– I: 55, 56
– K: 64, 65, 66
– L: 68
– M: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82
– J: 58, 59, 60, 61, 62, 63
– R: 90, 91, 92, 93
– S: 94, 95, 96
– T: 97, 98
– U: 99.
Il Datore di Lavoro può svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezioni dei rischi (DLSPP) nei soli casi stabili dall’articolo 34, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, riportati nell’Allegato II del medesimo decreto che sono:
- Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti
(Escluse le aziende industriali di cui all’art. I del D.P.R. n. 175 del 17 maggio 88 soggette all’obbligo di dichiarazioni o notifica (utilizzo sostanze pericolose) come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private) - Aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti;
- Aziende della pesca: fino a 20 addetti;
- Altre aziende : fino a 200 addetti.
In caso di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (DLSPP) deve completare il percorso formativo di cui al presente Accordo Stato/Regioni, entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione:
- coloro che dimostrino di aver svolto, alla data dell’11/01/2012, un corso di formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626. Per questi soggetti, sussiste comunque l’obbligo di aggiornamento.
- datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, commi 2,3, e 5 del decreto legislativo n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato/Regioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale 14/02/2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplicita l’attività del datore di lavoro.
DURATA DEL CORSO: 16 ORE
CORSO DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento formativo ha periodicità quinquennale. Dalla lettura dell’accordo Stato/Regioni, risulta che i cinque anni decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11/01/2012.
È previsto per:
- DLSPP delle seguenti tipologie di attività a rischio basso scritte sopra;
- A coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997;
- Agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626.
DURATA DEL CORSO: 6 ORE
Le tipologie di attività a rischio medio:
- Pubblica amministrazione – Istruzione – Servizi sociali – Agricoltura e Pesca – Trasporti, Magazzinaggio, identificate anche dalle seguenti categorie ATECO 2007:
– A: 01, 02, 03
– H: 49, 50, 51, 52, 53
– Q: 88
– O: 84
– P: 85
- Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti
(Escluse le aziende industriali di cui all’art. I del D.P.R. n. 175 del 17 maggio 88 soggette all’obbligo di dichiarazioni o notifica (utilizzo sostanze pericolose) come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private); - Aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti;
- Aziende della pesca: fino a 20 addetti;
- Altre aziende: fino a 200 addetti.
In caso di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (DLSPP) deve completare il percorso formativo di cui al presente Accordo Stato/Regioni, entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione:
- coloro che dimostrino di aver svolto, alla data dell’11/01/2012, un corso di formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626. Per questi soggetti, sussiste comunque l’obbligo di aggiornamento.
- I datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, commi 2,3, e 5 del decreto legislativo n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato/Regioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale 14/02/2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplicita l’attività del datore di lavoro.
DURATA DEL CORSO: 32 ORE
CORSO DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento formativo ha periodicità quinquennale. Dalla lettura dell’accordo Stato/Regioni, risulta che i cinque anni decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11/01/2012.
È previsto per:
- DLSPP delle seguenti tipologie di attività a rischio medio scritte sopra;
- A coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997;
- Agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626.
DURATA DEL CORSO: 10 ORE
Le tipologie di attività a rischio alto:
- Costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali, identificate anche dalle seguenti categorie ATECO 2007:
- B: 05, 06, 07, 08, 09
- F: 41, 42, 43
- C: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32
- D: 35
- E: 36, 37, 38, 39
- Q: 85, 87
- Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti (Escluse le aziende industriali di cui all’art. I del D.P.R. n. 175 del 17 maggio 88 soggette all’obbligo di dichiarazioni o notifica (utilizzo sostanze pericolose) come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private);
- Aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti;
- Aziende della pesca: fino a 20 addetti;
- Altre aziende: fino a 200 addetti.
In caso di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (DLSPP) deve completare il percorso formativo di cui al presente Accordo Stato/Regioni, entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione:
- coloro che dimostrino di aver svolto, alla data dell’11/01/2012, un corso di formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626. Per questi soggetti, sussiste comunque l’obbligo di aggiornamento.
- I datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, commi 2,3, e 5 del decreto legislativo n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato/Regioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale 14/02/2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplicita l’attività del datore di lavoro.
DURATA DEL CORSO: 48 ORE
CORSO DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento formativo ha periodicità quinquennale. Dalla lettura dell’accordo Stato/Regioni, risulta che i cinque anni decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11/01/2012.
È previsto per:
- DLSPP delle seguenti tipologie di attività a rischio alto scritte sopra;
- A coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997;
- Agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626.
DURATA DEL CORSO: 14 ORE